Partito dello Stato Scientifico in Italia

Statuto

"PARTITO DELLO STATO SCIENTIFICO IN ITALIA"

ARTICOLO 1

Denominazione e simbolo

La denominazione del Partito è "PARTITO DELLO STATO SCIENTIFICO IN ITALIA".

Costituisce simbolo dello stesso quello dettagliatamente descritto all'articolo 3) dell'atto costitutivo e del relativo allegato "B", del quale fa parte il presente Statuto.

Può, di volta in volta, essere stabilito che il medesimo sia integrato, a seconda dell'utilizzo, su proposta del Consiglio Direttivo, mediante aggiunta di simboli, nomi o diciture all'interno di esso.

ARTICOLO 2

Finalità Associative

Il "PARTITO DELLO STATO SCIENTIFICO IN ITALIA" è un Movimento che ha il fine di attuare un programma politico che, sulla base dei principi di libertà, democrazia, giustizia, solidarietà sociale, merito ed equità fiscale, si ispiri ai valori più nobili della nostra tradizione nazionale, liberale e popolare.
Più precisamente, il Partito intende risvegliare la coscienza civica del Popolo Italiano ed introdurre tutti i Cittadini nel nuovo Sistema di Economia Reale, dove si manifesterà l'"apoteosi" del Diritto, mentre rifulgeranno la rettitudine e la trasparenza.

L'azione politica del Partito intende svincolare la Nazione dal pantano procurato dal Sistema di Economia Finanziaria e realizzare pienamente l'ottima Costituzione Repubblicana del 1948, che porterà grandi benefici ai poveri, agli esclusi, ai disperati ed ai sottopagati, tra cui le casalinghe, e farà superare l'antica differenza tra Cittadini di serie "A" e Cittadini di serie "B".

Il Partito intende rigenerare la fiducia nelle Istituzioni da parte dei Cittadini i quali vedranno la fine della scellerata Guerra Economica degli Italiani contro altri Italiani e celebreranno l'inizio del processo di Pace e Sicurezza su tutto il Territorio Nazionale.

Il "PARTITO DELLO STATO SCIENTIFICO IN ITALIA" promuove la pacifica convivenza di Popoli e Stati.

Il Partito attua il proprio programma svolgendo l'azione politica dei suoi aderenti, sostenitori e simpatizzanti e di tutti coloro che si riconoscono nei progetti del Partito alla partecipazione dell'Amministrazione e del Governo del Paese, anche solo esprimendo il proprio voto in occasione delle consultazioni elettorali cui il "PARTITO DELLO STATO SCIENTIFICO IN ITALIA" prenderà parte con la presentazione di proprie liste di candidati.

Il "PARTITO DELLO STATO SCIENTIFICO IN ITALIA" ha, tra gli scopi principali, quello di partecipare con liste di propri candidati, anche in collegamento, in unione o in via congiunta con altre forze e formazioni politiche, alle consultazioni elettorali che si terranno per il rinnovo del Parlamento Nazionale, per l'elezione dei Presidenti delle Regioni e per il rinnovo dei Consigli Regionali, per l'elezione dei Presidenti delle Provincie e per il rinnovo dei Consigli Provinciali, per l'elezione dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli Comunali, per l'elezione dei componenti italiani al Parlamento Europeo, oltre che per l'elezione dei componenti di ogni altro consesso politico o amministrativo di cui è previsto il rinnovo elettivo.

Il partito politico ha, infine, come ulteriore scopo quello di partecipare al dibattito ed alla attività politica e istituzionale, in ogni sede politica e in ogni sede istituzionale, ora come anche nel prosieguo, in ogni sua tradizionale forma e, attraverso l'attività dei Gruppi che, conformemente a quanto previsto nei relativi Regolamenti, esso formerà tra coloro che saranno eletti nella sede parlamentare nazionale e in ogni altra sede istituzionale, oltre che tra coloro che lo saranno in futuro.

ARTICOLO 3

Sede Associativa

Il Partito ha sede legale in Roma, Via Proba Petronia n. 96. Compete al Consiglio Direttivo il potere di trasferire la stessa in altra città, nonché di istituire sedi secondarie o uffici operativi in Italia e all'Estero.

ARTICOLO 4

Aderenti

Aderiscono al "PARTITO DELLO STATO SCIENTIFICO IN ITALIA" i fondatori presenti all'atto costitutivo, i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere.

Possono aderire inoltre al Partito coloro che sono candidati nelle liste elettorali da esso presentate e facciano comunicazione in tal senso.

Partecipano infine al Partito, secondo modalità definite dal Consiglio Direttivo, coloro che riterranno di riconoscersi nei suoi valori fondanti, anche come esemplificati all'articolo 2) che precede, e che ne condivideranno i programmi elettorali e di funzionamento di volta in volta elaborati e condivisi.

Costituisce dovere degli aderenti al Partito il rispetto del presente Statuto e di ogni altra decisione assunta in conformità ad esso, all'atto costitutivo e a qualsiasi altro accordo stipulato per il funzionamento del Partito e per l'attuazione dei suoi scopi e delle sue finalità, ivi aggiunti gli eventuali accordi da questo stipulati con altri movimenti o formazioni politiche o altri terzi. Il mancato rispetto dei doveri fra gli aderenti può costituire ragione di estromissione dal Partito, deliberata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5

Organi Associativi

Sono organi del Partito:

· il Consiglio Direttivo;

· il Presidente;

· il Vice Presidente;

· il Tesoriere;

· l'Assemblea.

ARTICOLO 6

Consiglio Direttivo

Il "PARTITO DELLO STATO SCIENTIFICO IN ITALIA" sarà retto da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo degli indirizzi dell'assemblea in materia di attività politica e organizzativa.

E' convocato in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi o se lo richiede almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Tesoriere, nominati in sede di costituzione del Partito, dura 4 (quattro) anni.

I successivi Consigli Direttivi verranno eletti, sempre ogni 4 (quattro) anni, dall'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare, ad uno o più dei loro componenti, o anche a persone loro estranee, specifici compiti o assegnare funzioni, da eseguirsi disgiuntamente o congiuntamente, in materie determinate di rispettiva competenza, attribuendo i relativi occorrenti poteri.

ARTICOLO 7

Presidente

La rappresentanza del Partito, ai sensi dell'articolo 36) e seguenti del Codice Civile, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente.

Ai soli fini di cui al II comma dell'art.36 C.C., il Partito potrà stare in giudizio nella persona del Presidente e del Vice Presidente con firma tra loro congiunta, salvo delega ad uno di loro conferita all'unanimità, ai quali, secondo gli accordi dei fondatori, è conferita solo a tale limitato fine la Direzione del Partito.

E' di specifica competenza dei Rappresentanti Legali del Partito, ovvero di persone dai medesimi delegate, la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali.

Fatto salvo quanto previsto nell'Atto costitutivo, i Rappresentanti Legali sono nominati dal Consiglio Direttivo con voto unanime dei relativi componenti, e possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo con le stesse modalità.

ARTICOLO 8

Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità contabile del partito.

E' di specifica competenza del Tesoriere la presentazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica della richiesta ai sensi dell'art.1) comma 2 della Legge 3 giugno 1999 n.157 di poter usufruire dei rimborsi ivi previsti, oltrechè, ancora, la riscossione dei medesimi e di ogni altro contributo pubblico dovuto per legge.

Il Tesoriere partecipa, con diritto di voto, essendone membro ai lavori del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9

Assemblea degli Associati

L'Assemblea è composta dagli aderenti al Partito.

L'Assemblea si riunisce per iniziativa assunta a maggioranza dai suoi componenti ovvero se convocata dal Consiglio Direttivo, anche a seguito di sollecitazione da parte della decima parte dei suoi componenti.

L'Assemblea svolge le funzioni e ha le competenze e prerogative stabilite nel presente Statuto. Ai suoi lavori partecipano i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

ARTICOLO 10

Patrimonio di funzionamento e rendiconto

Il Partito non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio da cui si attinge per le spese connesse al suo funzionamento.

Il patrimonio iniziale è costituito dalle somme e dai beni conferiti dai fondatori, dai membri del Consiglio Direttivo e da coloro che abbiano voluto sostenere il progetto associativo fin dal suo avviamento.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, stabilisce le modalità di costituzione o accrescimento del patrimonio.

Al termine di ciascun anno è redatto a cura dei Tesoriere un rendiconto economico dell'esercizio con le modalità previste nell'articolo 8) della Legge 2 gennaio 1997 n.2 come modificato dall'articolo 9) comma 23 della Legge 6 luglio 2012 n.96. Il rendiconto, nel termine dei successivi novanta giorni, è sottoposto per la relativa approvazione, previe verifiche da parte di Società di Revisione, ai sensi dell'articolo 9) comma 1 della legge 6 luglio 2012 n.96, all'organo che risulterà all'uopo individuato nello Statuto definitivo.

ARTICOLO 11

Durata

La durata del Partito è a tempo indeterminato.

Il Partito può essere sciolto, durante il primo periodo del suo funzionamento, per decisione unanime dei componenti del Consiglio Direttivo, ovvero, in mancanza, dei fondatori. Successivamente può essere sciolto per volontà degli aderenti con decisione assunta dalla unanimità degli stessi, ovvero con quella diversa maggioranza, secondo le procedure stabilite dallo Statuto definitivo. Dalla decisione di scioglimento discende l'interruzione, anche immediata, dell'azione politica comune e resta comunque fermo l'obbligo di dare luogo a tutto quanto successivamente occorrente per il compiuto esaurimento di ogni attività di carattere amministrativo e contabile.

A seguito dello scioglimento del "PARTITO DELLO STATO SCIENTIFICO IN ITALIA", per effetto della decisione di cui sopra, il Simbolo non potrà essere oggetto di uso ulteriore per il termine di cinque anni da parte dei Fondatori, salvo loro unanime espresso accordo scritto.

Compete al Consiglio Direttivo e al soggetto che sarà successivamente statutariamente individuato la capacità di agire nei confronti di eventuali terzi, con ogni forma e in ogni sede, anche in giudizio, sia in via ordinaria sia in via cautelare o d'urgenza, per la tutela della Denominazione e del Simbolo in ogni sua parte.

ARTICOLO 12

Modifica dello Statuto

Le norme del presente Statuto possono essere modificate in qualsiasi tempo con decisione unanime dei componenti del Consiglio Direttivo, da ratificarsi entro i successivi sessanta giorni dall'Assemblea indicata nell'articolo 9) che precede, all'uopo contestualmente convocata.

ARTICOLO 13

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, e all'occorrenza, si osservano le norme del Codice Civile, delle specifiche disposizioni di legge in materia di funzionamento e di sostegno ai Partiti, ai movimenti e alle formazioni politiche, oltre che, in quanto applicabili, le norme dei Regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.